Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and relevance of legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by the two defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The defendants argued that the lower court's decision lacked specific reasoning regarding the legal qualification of the crime, but the court found their complaints generic and lacking the required factual and legal specificity. Consequently, the court ruled that the appeals merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they lack specific grounds and relevance, as the appellant must precisely identify the points of criticism supported by factual and legal arguments.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LASCO LORIS GUIDO nato a SOMMA LOMBARDO il 09/03/1978 LASCO OSCAR NICO nato a SOMMA LOMBARDO il 09/03/1978 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; I
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 29/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Novara del 16/02/2018 nei confronti di LASCO LORIS GUIDO e LASCO OSCAR NICO in relazione al reato di cui agli artt. 99, 110, 628 commi primo e terzo n.
1) cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo del comune ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla qualificazione giuridica del reato, non è ammesso in sede di legittimità poiché non sostenuto da concreta specificità e pertinenza censoria, in quanto le doglianze difensive non si coniugano all'enunciazione di precipue richieste (con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono) e sono da ritenersi — finanche - meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata]; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato, altresì, che il motivo di ricorso genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi e imprecisi, quali sarebbero effettivamente le censure avanzate con i motivi d'appello e trascurate dalla Corte territoriale, invocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si veda, in particolare, ancora pag. 2 della sentenza impugnata sulla qualificazione giuridica del reato) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/