Italian Court dismisses appeal claiming insufficient reasoning regarding evidence of criminal attribution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salis Edoardo inadmissible, rejecting his claim that the lower court's reasoning regarding evidence was flawed. The appellate court had already confirmed the conviction for the crime of art. 635 of the Penal Code based on multiple indicators and police identification. The Supreme Court ruled the appeal unfounded because the contested judgment correctly analyzed the probative data and deduced responsibility with certainty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal alleging a defect in reasoning regarding the attribution of facts to the accused is inadmissible if the contested judgment contains logical arguments and a correct examination of probative data sufficient to deduce responsibility with certainty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIS EDOARDO nato a LA SPEZIA il 20/04/1994 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 11 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di La Spezia, in data 23 giugno 2017, nei confronti di Salis Edoardo, in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla prova dell'attribuzione all'imputato dei fatti contestati, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha enucleato una pluralità di indizi dai quali dedurre con certezza la responsabilità dell'imputato, facendo questi parte del gruppo identificato dalle forze dell'ordine, quale unico possibile autore delle azioni criminose, anche alla luce delle dichiarazione del teste Bertoneri);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente