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Sentenza — n. 3579/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3579/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3579/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMBESI GIUSEPPE nato a SAN VITO SULLO IONIO il 03/05/1957 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 13 luglio 2020, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 13 dicembre 2018, nei confronti di Imbesi Giuseppe, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata in cui il secondo giudice ha logicamente evidenziato come l'imputato, nel periodo in cui si sono svolti i fatti, ricoprisse il ruolo di amministratore della società dello Zagami, cessionario dell'assegno, e dunque non potesse non conoscere la provenienza furtiva del titolo di credito, peraltro da lui stesso firmato);

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Sentenza — n. 3579/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che la seconda doglianza, che contesta una carenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, non può ritenersi manifestamente infondato non avendo la Corte adottato alcuna motivazione, come pure in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pur dandosi atto della proposizione dei motivi di appello; che, pertanto, non risultando il ricorso inammissibile deve essere rilevata l'intervenuta prescrizione del reato maturata il 30 settembre 2019 essendo stato commesso il 30 settembre 2009.

Parole chiave

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appropriazione indebita truffa all'assistenza sociale complicità in sottrazione d'imposta fine di indebito profitto appropriazione indebita di trattenute salariali imputabilità ad una persona giuridica di diritto pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 13 luglio 2020, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 13 dicembre 2018, nei confronti di Imbesi Giuseppe, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMBESI GIUSEPPE nato a SAN VITO SULLO IONIO il 03/05/1957 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 13 luglio 2020, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 13 dicembre 2018, nei confronti di Imbesi Giuseppe, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata in cui il secondo giudice ha logicamente evidenziato come l'imputato, nel periodo in cui si sono svolti i fatti, ricoprisse il ruolo di amministratore della società dello Zagami, cessionario dell'assegno, e dunque non potesse non conoscere la provenienza furtiva del titolo di credito, peraltro da lui stesso firmato);

Considerato che la seconda doglianza, che contesta una carenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, non può ritenersi manifestamente infondato non avendo la Corte adottato alcuna motivazione, come pure in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pur dandosi atto della proposizione dei motivi di appello; che, pertanto, non risultando il ricorso inammissibile deve essere rilevata l'intervenuta prescrizione del reato maturata il 30 settembre 2019 essendo stato commesso il 30 settembre 2009.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre ien