Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint failed to specifically address the appellate court's reasoning. The appellant argued for the recognition of a mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code, but the appellate court had already rejected the appeal on this point as generic. The court ruled that the complaint was merely a reproduction of previously examined and dismissed arguments, lacking the required specificity to warrant further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and does not specifically confront the specific reasoning of the lower court, merely reproducing arguments already adequately examined and dismissed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASCONA CARMELO nato a MESSINA il 21/08/1990 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Palermo, con provvedimento in data 10 dicembre 2020, dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, in data 19 novembre 2018, nei confronti di Rasconà Carmelo, confermando così la condanna in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non si confronta con il provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile l'appello sul punto perché generico, risultando dunque aspecifico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni prive dei lamentati vizi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres sente