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Ordinanza — n. 3577/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to prescription of the underlying crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3577/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gaye Djibril Saibou inadmissible. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a conviction for trafficking, arguing inconsistencies in the recognition of mitigating circumstances. The court ruled that the primary grievance was irrelevant because the underlying crime had already been declared time-barred under Article 171-ter of the Copyright Law, rendering the entire appeal procedurally void.

Regesto Legislator

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Art. 171-ter legge 633/1941; If a crime is declared time-barred, any subsequent appeal challenging the conviction based on that crime is inadmissible as the subject matter no longer exists.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility time bar prescription copyright infringement crime procedural void appeal mitigating circumstances review circostanze attenuanti motivi validi sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 171-ter legge 633/1941
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 3 dicembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 28 febbraio 2017, nei confronti di Gaye Djibril Saibou, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 171-ter legge 633/1941
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAYE DJIBRIL SAIBOU nato il 02/03/1965 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 62-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 3 dicembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 28 febbraio 2017, nei confronti di Gaye Djibril Saibou, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che la prima doglianza dedotta con il ricorso, che contesta una contraddittorietà nella motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte valorizzato i precedenti penali del ricorrente e la non speciale tenuità del danno ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma n. 4 cod.pen. in ragione del numero dei beni oggetto di ricettazione come emerge dal capo di imputazione e che ogni altra doglianza è inerente al reato già dichiarato prescritto di cui al capo A) (art. 171-ter legge 633/1941; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Ser 1, i Pao