Ordinanza — n. 3576/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANCURTI EMILIANO nato a ROMA il 02/09/1975 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; /i .r E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 16/06/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 19/06/2020, ha confermato la condanna nei confronti di VANCURTI EMILIANO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 648 comma secondo e 62 n. 4 cod. pen., è del tutto generico; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; osservato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; ritenuto inoltre che le predette doglianze, oltre ad essere generiche e prive di pertinenza censoria, sono anche merannente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul motivato diniego della concessione delle attenuanti invocate, avuto riguardo all'oggetto della ricettazione e al danno patrimoniale subito dalla persona offesa (di non "speciale tenuità")]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 3576/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 648 comma secondo e 62 n. 4 cod. pen., è del tutto generico; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; osservato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; ritenuto inoltre che le predette doglianze, oltre ad essere generiche e prive di pertinenza censoria, sono anche merannente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul motivato diniego della concessione delle attenuanti invocate, avuto riguardo all'oggetto della ricettazione e al danno patrimoniale subito dalla persona offesa (di non "speciale tenuità")]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANCURTI EMILIANO nato a ROMA il 02/09/1975 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; /i .r
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 16/06/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 19/06/2020, ha confermato la condanna nei confronti di VANCURTI EMILIANO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 648 comma secondo e 62 n. 4 cod. pen., è del tutto generico; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; osservato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; ritenuto inoltre che le predette doglianze, oltre ad essere generiche e prive di pertinenza censoria, sono anche merannente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul motivato diniego della concessione delle attenuanti invocate, avuto riguardo all'oggetto della ricettazione e al danno patrimoniale subito dalla persona offesa (di non "speciale tenuità")]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/202