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Ordinanza — n. 3575/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as late and finds no new grounds to overturn lower court's criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3575/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late and contained no new grounds. The appellant argued for a violation of law and misrepresentation of evidence regarding his criminal liability, but the court noted these arguments merely repeated points already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal declared late is inadmissible, and a cassation appeal lacking new grounds or sufficient argumentation to overturn a final judgment must be rejected.

Parole chiave

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late appeal inadmissibility criminal conviction upheld no new grounds found procedural time limits Cassation dismissal verosimiglianza della persecuzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 635 cod. pen
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 18 febbraio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in data 28 giugno 2019, nei confronti di Brusca Antonino, in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUSCA ANTONINO nato a ALCAMO il 28/07/1975 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; 44-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 18 febbraio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in data 28 giugno 2019, nei confronti di Brusca Antonino, in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato, in primo luogo, che l'appello era stato ritenuto tardivo e che con tale statuizione il ricorrente non si confronta; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione per travisamento della prova, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, riproduce, peraltro genericamente, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha logicamente evidenziato come le indicazioni fornite dal coerente racconto della persona offesa circa l'episodio contestato, nonché i riscontri esterni, fossero idonei a fondare la pronuncia di condanna, sottolineando altresì gli elementi di evidente offensività della condotta posta in essere);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr *den