Cassation court dismisses appeal for generic procedural defects and non-matured prescription due to recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that reclassified theft as receiving stolen goods and denied a specific mitigating circumstance. The court rejected these arguments as generic reproductions of issues already properly addressed by the lower courts and noted that the statute of limitations had not expired due to the appellant's recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 62 c.p.; Art. 157 c.p.p.: Appeals based on generic procedural defects or non-matured prescription due to recidivism are inadmissible when the merits were already correctly adjudicated by the lower courts.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSANISI ANGELO nato a ROMA il 18/07/1971 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 24 marzo 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 15 giugno 2010, nei confronti di Passanisi Angelo, in relazione ai reati di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'intero ricorso, che censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha escluso la derubricazione del delitto di ricettazione in quello di furto, e negato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., deduce, peraltro del tutto genericamente, vizi che risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha logicamente qualificato i fatti contestati in termini di ricettazione, in ragione del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato delle res di provenienza delittuosa, senza fornire una plausibile giustificazione, ed escluso la speciale tenuità del danno per il valore economico certamente non lieve proprio di tali beni); rilevato che la prescrizione dei reati non è maturata tenuto conto dell'incidenza della ritenuta recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr •de