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Ordinanza — n. 3573/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3573/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3573/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRECO ANTONIO nato a LAURIA il 28/10/1967 LA PORTA ANGELO nato a BARLETTA il 28/03/1956 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 7 aprile 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 19 ottobre 2012, nei confronti di Greco Antonio e La Porta Angelo, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse del Greco, che contesta una violazione di legge, in ordine alla sussistenza, quantomeno sotto il profilo soggettivo, del reato contestato, nonché un vizio di motivazione per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen., avendo la Corte chiarito che non era stato specificato adeguatamente l'incombente istruttorio da espletarsi, in ogni caso superfluo se riferito al solo esame dell'imputato alla luce delle motivazioni sulla sua responsabilità;

Regesto Legislator

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art. 648-bis cod. pen; Ordinanza — n. 3573/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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contraffazione di merci guida nonostante revoca della patente abuso della licenza e delle targhe infrazioni alle norme della circolazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali atto di adesione della Grecia

Disposizioni normative citate

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art. 648-bis cod. pen
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 7 aprile 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 19 ottobre 2012, nei confronti di Greco Antonio e La Porta Angelo, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRECO ANTONIO nato a LAURIA il 28/10/1967 LA PORTA ANGELO nato a BARLETTA il 28/03/1956 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 7 aprile 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 19 ottobre 2012, nei confronti di Greco Antonio e La Porta Angelo, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse del Greco, che contesta una violazione di legge, in ordine alla sussistenza, quantomeno sotto il profilo soggettivo, del reato contestato, nonché un vizio di motivazione per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen., avendo la Corte chiarito che non era stato specificato adeguatamente l'incombente istruttorio da espletarsi, in ogni caso superfluo se riferito al solo esame dell'imputato alla luce delle motivazioni sulla sua responsabilità;

Considerato, in ogni caso, che la doglianza in punto di responsabilità risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha ampiamente evidenziato gli elementi da cui desumere in capo al Greco il dolo del riciclaggio consistente nella apposizione di targhe non corrispondenti ai veicoli nei quali erano state apposte; Osservato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse del La Porta, che lamenta una carenza di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, e alla pena a questi inflitta, oltre ad essere anch'esso generico, risulta manifestamente infondato, avendo invece il secondo giudice puntualmente individuato a pagina 4 le ragioni per cui il prevenuto potesse senz'altro ritenersi concorrente nel delitto in quanto soggetto da esso beneficiato e non meritevole di una diminuzione della pena e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per i suoi precedenti penali, differenziando così sotto il profilo sanzionatorio la sua posizione rispetto a quella del concorrente;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 6, Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensor