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Ordinanza — n. 3572/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of manifest illogical reasoning in lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3572/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sebri Ahmed inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal's reasoning regarding his presumed knowledge of Italian was generic and lacked the required manifest illogicality. The court rejected this claim, noting that the lower court had already thoroughly examined and dismissed these specific arguments without error.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the contested judgment contains no manifest illogical reasoning, as the lower court's evaluation of the facts and law is presumed correct unless clearly irrational.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest illogicality reasoning defect criminal procedure Court of Cassazione legge sugli stranieri divieto di espulsione dei cittadini protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBRI AHMED nato il 02/10/1990 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 24 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 8 gennaio 2020, nei confronti di Sebri Ahmed, in relazione al reato dì cui all'art. 56, 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, in particolare laddove avrebbe presunto la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, riproduce, peraltro genericamente, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione priva della manifesta illogicità lamentata (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha puntualmente evidenziato come il prevenuto, sebbene straniero, non potesse ignorare la qualifica di addetto alla sicurezza del soggetto avverso cui aveva esercitato violenza, al fine di procurarsi l'impunità per la precedente sottrazione);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso o