Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for theft, ruling procedural and substantive objections inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Daniela Corso inadmissible, upholding the lower court's confirmation of her criminal conviction for theft. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and claimed the crime had expired due to prescription, but the court rejected these claims as outside the scope of cassation review and factually incorrect regarding the prescription timeline. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 363 c.p.p.: Appeals challenging the sufficiency of evidence or alleging prescription are inadmissible if they seek a re-evaluation of facts or rely on incorrect calculations of the prescription period relative to the judgment's reading.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSO DANIELA nato a CARBONIA il 01/08/1973 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 29 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 19 novembre 2016, nei confronti di Corso Daniela, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che le doglianze dedotte dalla ricorrente, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputata per il delitto lei ascritto, sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avendo la Corte valorizzato le dichiarazioni della persona offesa in quanto corroborate anche da quelle di altri testimoni non richiamati in ricorso;
Considerato che la censura inerente all'asserita estinzione del reato per prescrizione, intervenuta nelle more del deposito della sentenza, risulta manifestamente infondata, in quanto è pacifico come ai fini del computo della prescrizione rilevi il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna, e non quello successivo del deposito della stessa (tra le altre, v. Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi Massimo, Rv. 277593 - 02), sicché, il reato, commesso il 24 gennaio 2014 si è prescritto il 24 luglio 2021 dopo la sentenza impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P4 ide