Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for fraud, citing procedural compliance and coherent reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Filippo Elia's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the first ground challenging procedural nullity unfounded because the alleged violations were contradicted by the case file, and the second ground regarding lack of reasoning was rejected due to the coherent logic supporting the conviction. Consequently, the appellate court's confirmation of the fraud conviction stands, as the defense arguments were merely repetitive of previously dismissed points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as they are contradicted by the case file or are merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIA FILIPPO nato a PALERMO il 22/02/1985 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 29/09/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Monza in data 21/01/2019 nei confronti di ELIA FILIPPO in relazione al reato di cui all'art. 628, commi primo e terzo, n.
1) cod. pen. e di cui all'art. 4 L. 110/1975. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge penale per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, è manifestamente infondato, poiché afferente a supposta violazione di norme processuali penali palesemente smentite dagli atti acquisiti; ritenuto, altresì, che le doglianze difensive sono peraltro, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici [si vedano, in particolare, pagg. 5 e SS. della sentenza impugnata sui motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di dichiarazione di nullità dell'impugnata sentenza per violazione degli artt. 178 e 420 ter cod. proc. pen., ove si consideri che l'inesistenza di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato sia all'udienza del 5 novembre 2018 che a quella del 21 gennaio 2019 è stata ampiamente argomentata dalla Corte territoriale]; osservato che il secondo motivo, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla mancata assoluzione dell'ELIA per i reati contestatigli, è manifestamente infondato, poiché afferente a supposto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logica conforme alla disamina dei dati probatori [si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando le dichiarazioni puntuali e attendibili della persona offesa (nonché la genuinità delle sue dichiarazioni), ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria che non ammette altra verosimile spiegazione, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10