Italian Court dismisses appeal on sentencing grounds as they are not admissible in cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Sabir Hicham inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply mitigating circumstances and applied an improper punitive treatment, but the court rejected these claims. The court ruled that arguments concerning the specific sentencing dosage and the denial of generic mitigating factors are not admissible in cassation proceedings, as they were already adequately examined and dismissed by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Arguments regarding the dosage of the penalty and the non-recognition of generic mitigating circumstances are inadmissible in cassation as they pertain to the punitive treatment already reviewed by the court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABIR HICHAM nato il 16/09/1977 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 28/04/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Cuneo in data 27/11/2020, ha confermato la condanna nei confronti di SABIR HICHAM in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 614 commi primo, secondo e quarto cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è ammesso in questa sede poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive [si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza in punto di dosimetria della pena]; ritenuto, altresì, che il predetto motivo è - peraltro - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza, ove la Corte territoriale ha già dato conto delle ragioni per cui non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, attesa la connotazione violenta della condotta, l'assenza di qualsivoglia elemento suscettibile di valutazione premiale, nonché la carenza di segnali di resipiscenza]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il Con