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Ordinanza — n. 3566/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3566/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3566/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONNO DANIELE nato a CASTELLANETA il 12/02/1990 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; I La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 11 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto, in data 7 ottobre 2020, nei confronti di Donno Daniele, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione alla mancata irrogazione della pena in misura pari al minimo edittale, è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che - nel caso di specie - non ricorre avendo la Corte richiamato i numerosi precedenti penali del ricorrente;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 3566/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni penali gravità della pena riesame dell'entità pena adeguamento della pena individualizzazione della commisurazione penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 11 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto, in data 7 ottobre 2020, nei confronti di Donno Daniele, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Osservato, in ogni caso, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONNO DANIELE nato a CASTELLANETA il 12/02/1990 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 11 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto, in data 7 ottobre 2020, nei confronti di Donno Daniele, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione alla mancata irrogazione della pena in misura pari al minimo edittale, è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che - nel caso di specie - non ricorre avendo la Corte richiamato i numerosi precedenti penali del ricorrente;

Osservato, in ogni caso, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Considerato che la seconda doglianza dedotta, che censura la decisione di secondo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen., risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pag.1 ha logicamente giustificato il diniego in ragione della tardività e non integralità del risarcimento del danno ad opera dell'imputato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. t Così deciso I'll ottobre 2022 Il Consigliere esten