Italian Court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to insufficient evidence of ownership.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Abdelkarim Mohamed Said Faiz inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his conviction for receiving stolen goods based on the possession of medical prescriptions not issued in his name. The court found the first ground of appeal manifestly unfounded because the lower court logically deduced the crime from the lack of plausible justification for those documents, while the second ground was deemed generic and unsupported by the detailed reasoning provided.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the contested judgment has sufficiently identified the elements constituting the crime of receiving stolen goods and the appellant fails to provide a plausible justification for the possession of relevant documents.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELKARIM MOHAMED SAID FAIZ nato il 05/12/1974 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 16 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 16 dicembre 2019, nei confronti di Abdelkarin Mohamed Said Faiz, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha compiutamente individuato, nel possesso di ricette mediche non rilasciate a suo nome e nell'assenza di alcuna plausibile giustificazione circa detta disponibilità, gli elementi da cui logicamente evincere l'integrazione del delitto di ricettazione; che il secondo motivo in ordine al trattamento sanzionatorio è del tutto generico a fronte della compiuta motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato la gravità del fatto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente