Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for assault, citing inadmissibility of sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Serag El Din Saad inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged his conviction for assault under Article 648 of the Penal Code, arguing flaws in the lower court's reasoning and excessive sentencing. The court rejected these claims, noting that the first ground was merely a complaint about facts rather than a legitimate legal error, while the second and third grounds regarding punishment were not permitted in a final review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; The appeal against a criminal conviction is inadmissible if it consists solely of complaints regarding factual assessments or excessive sentencing, as these issues fall outside the scope of the finality review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAG EL DIN SAAD nato il 20/08/1958 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 24/09/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 01/06/2020, nei confronti di SERAG EL DIN SAAD in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, cui si contesta il vizio motivazionale in relazione all'accertamento della ritenuta responsabilità penale del prevenuto, è manifestamente infondato poiché afferente a supposto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logica conforme alla disamina dei dati probatori [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, ha già dato conto del granitico compendio probatorio sulla cui scorta è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa]; ritenuto, pure, che il predetto motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; osservato che il secondo e terzo motivo, con cui si deplora l'eccessiva dosimetria della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive [si veda, in particolare, ancora pag. 3 della sentenza in punto di motivazione sul trattamento sanzionatorio]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022