Cassation appeal dismissed for generic grounds violating Art. 581 c.p.p. and infounded sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was generic and failed to specify the legal elements underlying the criticism of the sentence. The appellant argued for a violation of law and a defect in reasoning regarding the sentencing, but the court found these arguments too vague to allow the appellate judge to exercise its supervisory role. Consequently, the court ruled that the sentencing discretion exercised by the lower courts was not subject to re-evaluation in cassation, as the complaint was both procedurally defective and substantively unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the elements of the alleged violation, and a complaint regarding the congruity of the sentence is infounded when the lower court's discretion aligns with statutory principles and established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIEPOLO GIANLUCA nato a MIRANO il 11/06/1991 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 15 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 29 settembre 2020, nei confronti di Tiepolo Gianluca, in relazione al reato di cui all'art. 494 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena inflitta, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;
Osservato, in ogni caso, che la doglianza è manifestamente infondata, considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che - nel caso di specie - non ricorre avendo la Corte richiamato la spiccata capacità a delinquere del ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi,