Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic second complaint and unfounded first claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Stefano Poletti inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The first ground was rejected as unfounded because the appellate court's denial of generic mitigating circumstances was logically sound and based on prior criminal records. The second ground was deemed generic and insufficiently specific, failing to identify the exact elements of the penalty responsibility claim regarding the substitution of a person, thus violating procedural rules on admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Art. 640, 477, 494 cod. pen.: An appeal is inadmissible if a complaint is too generic to allow the reviewing court to exercise its supervisory power, or if the denial of generic mitigating circumstances is not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLETTI STEFANO nato a BORGOMANERO il 08/05/1993 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 4 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 12 febbraio 2021, nei confronti di Poletti Stefano, in relazione ai reati di cui agli artt. 640, 477 e 494 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, trattandosi di diniego giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02), nel caso in esame ancorata alla presenza di precedenti penali;
Considerato che la seconda doglianza dedotta, che lamenta un vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di sostituzione di persona (capo B dell'imputazione), risulta del tutto generica, in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - che ha indicato la circostanza che l'imputato aveva utilizzato false generalità per attivare la carta prepagata nella quale era confluito il profitto della truffa - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, che devono ritenersi superate da quanto sopra precisato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2022 Il Consigliere estenso