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Ordinanza — n. 3558/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific procedural violations in criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3558/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Carlo Di Crosta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's conviction for theft and fraud suffered from a lack of logical motivation regarding the legal qualification of facts. The court rejected this claim, stating that the appellate judgment provided a coherent and linear reasoning based on the evidence, which did not require a new factual reconstruction.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 640 c.p.: An appeal challenging a criminal conviction solely on grounds of vague or insufficient motivation is inadmissible if the lower court's reasoning is logically coherent and adequately addresses the evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific procedural violation logical coherence of judgment theft and fraud conviction Cassation court review truffa in materia di credito bancarotta fraudolenta truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 640 c.p.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 640 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CROSTA CARLO nato il 02/03/1965 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 13/10/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Sondrio in data 22/05/2020, nei confronti di CARLO DI CROSTA in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 e 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 640 cod. pen., è manifestamente infondato poiché afferente a supposto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logica conforme alla disamina dei dati probatori [si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando la mala fede dell'imputato e la carenza di qualsivoglia spiegazione da parte del medesimo in relazione al possesso dell'assegno scevro di provvista - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria che non ammette altra verosimile spiegazione se non quella p. e p. dall'art. 640 cod. pen., così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa]; ritenuto, altresì, che le censure difensive tentano di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - ha pertinentemente esplicitato le ragioni del suo convincimento; osservato, dunque, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022