Cassation Court dismisses appeal as mere factual complaints lacking specific procedural errors under Art. 640 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly interpreted Article 640 of the Penal Code regarding fraud elements. The court rejected this, ruling that the appeal consisted only of factual complaints without identifying specific procedural violations or misinterpretations of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal based solely on factual disagreements or alternative evaluations of evidence, without pointing to specific errors in the application of law or procedural violations, is inadmissible as it exceeds the scope of the court of cassation's jurisdiction.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCUAL SARA nato a BOLOGNA il 02/07/1978 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 05/11/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Varese in data 14/10/2019 nei confronti di PASCUAL SARA in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma secondo e 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea interpretazione dell'art. 640 cod. pen. in relazione agli elementi costitutivi del reato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto, quindi, che il predetto motivo di ricorso proposto tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla comprovata responsabilità della PASCUAL, suffragata da un compendio probatorio assistito da indubbia valenza logica (il riferimento è all'intera trattativa contrattuale, caratterizzata da comportamenti fraudolenti e dissimulatori, integranti perfettamente gli estremi del delitto di truffa) che non ammette altra plausibile spiegazione che non sia quella della responsabilità della stessa, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il