Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding omitted sentencing under Art. 129 Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a conviction for theft and fraud but failed to clearly identify the specific points of the lower court's reasoning that were allegedly erroneous. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirement for specificity, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for cassation lack concrete specificity and pertinence, failing to clearly indicate the specific points or causes of the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAHNA SABRINA nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 13/04/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Genova in data 15/09/2020 nei confronti di LAHNA SABRINA in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628 comma secondo cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è privo di concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; osservato pure che, nel caso di specie il motivo è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica chiaramente i capi o i punti della sentenza, ovvero le cause di proscioglimento di cui si adduce l'omessa o l'erronea valutazione ai quali si riferisce il ricorso, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il C