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Sentenza — n. 3555/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3555/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3555/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PATERMO LUIGI nato il 21/01/1965 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 16/02/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Caltanissetta in data 07/11/2019 nei confronti di PATERMO LUIGI in relazione al reato di cui agli artt.81 cpv. e 640 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 55 comma 9 D. Lgs n. 231/07 (oggi, art. 493 ter cod. pen.) quanto al capo B) dell'imputazione. In data 03/10/2022 sono pervenuti in cancelleria l'atto di remissione di querela a firma di Pietro Di Martino e di Maria Teresa Anzalone in data 26/09/2022 avanti ai Carabinieri della Stazione di Caltanissetta e il conseguente atto di accettazione della predetta remissione da parte di Luigi Patermo in data 29/09/2022 avanti ai Carabinieri della Stazione di Rimini- Miramare.

Regesto Legislator

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art. 493 ter cod. pen; Sentenza — n. 3555/2023 — snpen · Corte di Cassazione: e 640 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 55 comma 9 D. Lgs n. 231/07 (oggi, art. 493 ter cod. pen.) quanto al capo B) dell'imputazione. In data 03/10/2022 sono pervenuti in cancelleria l'atto di remissione di querela a firma di Pietro Di Martino e di Maria Teresa Anzalone in data 26/09/2022 avanti ai Carabinieri della Stazione di Caltanissetta e il conseguente atto di accettazione della predetta remissione da parte di Luigi Patermo in data 29/09/2022 avanti ai Carabinieri della Stazione di Rimini- Miramare.

Parole chiave

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truffa in materia di credito pentimento attivo abbandono del procedimento per truffa abuso di carte-chèques rimborso del debito remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 493 ter cod. pen
231/07 (oggi, art. 493 ter cod. pen.) quanto al capo B) dell'imputazione.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PATERMO LUIGI nato il 21/01/1965 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 16/02/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Caltanissetta in data 07/11/2019 nei confronti di PATERMO LUIGI in relazione al reato di cui agli artt.81 cpv. e 640 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 55 comma 9 D. Lgs n. 231/07 (oggi, art. 493 ter cod. pen.) quanto al capo B) dell'imputazione. In data 03/10/2022 sono pervenuti in cancelleria l'atto di remissione di querela a firma di Pietro Di Martino e di Maria Teresa Anzalone in data 26/09/2022 avanti ai Carabinieri della Stazione di Caltanissetta e il conseguente atto di accettazione della predetta remissione da parte di Luigi Patermo in data 29/09/2022 avanti ai Carabinieri della Stazione di Rimini- Miramare.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto, quindi, che il predetto motivo di ricorso proposto tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale - con motivazione esente da vizi logici e giuridici - ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla comprovata responsabilità dell'odierno ricorrente, suffragata da un compendio probatorio assistito da indubbia valenza logica che non ammette altra plausibile spiegazione che non sia quella della responsabilità del PATERMO, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa]; osservato che il secondo motivo - con cui si deplora l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena - non è ammesso in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive e, peraltro, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza in punto di dosimetria della pena]; rilevato, pertanto, che occorre pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio in relazione al capo A), unico procedibile a querela, essendo lo stesso estinto in conseguenza della remissione di querela e della successiva accettazione nonché declaratoria di inammissibilità del ricorso in relazione al capo B) per manifesta infondatezza.

Sulle spese si provvede come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) perché estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali inerenti al capo A). Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 1