Ordinanza — n. 3554/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KADRIJA EMIN nato il 28/12/1994 BRAGA ARTUR nato il 23/09/1996 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 02/03/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia resa in data 15/07/2019, nei confronti di KADRIJA EMIN e BRAGA ARTUR in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 110, 648 e 61 n. 2 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del solo KADRIJA EMIN, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza in relazione al corposo compendio probatorio acquisito a carico di entrambi i prevenuti]; ritenuto che il secondo motivo, con cui si deplora l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio con riferimento all'aumento di pena operato a titolo di continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., non è ammesso in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive [si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza in punto di dosimetria della pena]; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 3554/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 110, 648 e 61 n. 2 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del solo KADRIJA EMIN, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza in relazione al corposo compendio probatorio acquisito a carico di entrambi i prevenuti]; ritenuto che il secondo motivo, con cui si deplora l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio con riferimento all'aumento di pena operato a titolo di continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., non è ammesso in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive [si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza in punto di dosimetria della pena]; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KADRIJA EMIN nato il 28/12/1994 BRAGA ARTUR nato il 23/09/1996 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 02/03/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia resa in data 15/07/2019, nei confronti di KADRIJA EMIN e BRAGA ARTUR in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 110, 648 e 61 n. 2 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del solo KADRIJA EMIN, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza in relazione al corposo compendio probatorio acquisito a carico di entrambi i prevenuti]; ritenuto che il secondo motivo, con cui si deplora l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio con riferimento all'aumento di pena operato a titolo di continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., non è ammesso in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive [si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza in punto di dosimetria della pena]; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il