Italian Court dismisses appeals against conviction for burglary, citing lack of new arguments and procedural defects already rejected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for procedural errors regarding the denial of a trial suspension and insufficient evidence for their criminal liability. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts with proper legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds or correcting the reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ANGELO FRANCESCO nato a MESSINA il 15/05/1969 MORABITO FRANCIGAETANO nato a MESSINA il 25/10/1983 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 09/04/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina resa in data 22/01/2020, nei confronti di D'ANGELO FRANCESCO e di MORABITO FRANCIGAETANO in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di D'ANGELO FRANCESCO e di MORABITO FRANCIGAETANO - che contestano l'uno il vizio motivazionale in ordine al diniego della richiesta di messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc. pen., l'altro la carenza del compendio probatorio alla base di penale responsabilità dei prevenuti e l'ultimo l'omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non sono ammessi in questa sede, poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla richiesta di applicazione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova a fronte dei molteplici precedenti penali gravanti su tutti gli imputati; pag. 5 della sentenza impugnata in relazione agli elementi costituenti il reato contestato, peraltro in linea con pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, secondo la quale è sufficiente - ai fini della configurabilità del concorso nel reato - la consapevole da parte di più persone circa la disponibilità concreta di immediata degli arnesi predetti (Sez. 2, n. 47686 del 03/10/2018, Lebiati, Rv. 274715); infine pag. 5 della sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio, non essendo stati ravvisati elementi idonei a fondare la concessione delle circostanze attenuanti generiche]; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022