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Ordinanza — n. 3552/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3552/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3552/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDELE CARMINE nato a NAPOLI il 07/03/1962 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; ---- /- ....,' E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 19/03/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia resa in data 22/06/2018, nei confronti di FEDELE CARMINE in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. La parte civile Zurigo Assicurazioni ha presentato conclusioni e nota spese. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell'art. 81 cod. pen., non è ammesso in questa sede poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto, altresì, che il predetto motivo è - peraltro - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza sulle preclusioni processuali ostative alla richiesta di applicazione del vincolo di continuazione]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ma non al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile atteso che la stessa non ha effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923).

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art. 642 cod. pen, art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 3552/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 642 cod. pen. La parte civile Zurigo Assicurazioni ha presentato conclusioni e nota spese. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell'art. 81 cod. pen., non è ammesso in questa sede poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto, altresì, che il predetto motivo è - peraltro - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza sulle preclusioni processuali ostative alla richiesta di applicazione del vincolo di continuazione]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ma non al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile atteso che la stessa non ha effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923).

Parole chiave

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truffa all'assicurazione finanziamento dell'assicurazione infortuni assicurazione responsabilità civile risarcimento dei danni da incidente stradale premio dell'assicurazione contro gli infortuni causalità dell'infortunio

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 19/03/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia resa in data 22/06/2018, nei confronti di FEDELE CARMINE in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen.
art. 81 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell'art. 81 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDELE CARMINE nato a NAPOLI il 07/03/1962 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; ---- /- ....,'

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 19/03/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia resa in data 22/06/2018, nei confronti di FEDELE CARMINE in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. La parte civile Zurigo Assicurazioni ha presentato conclusioni e nota spese. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell'art. 81 cod. pen., non è ammesso in questa sede poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto, altresì, che il predetto motivo è - peraltro - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza sulle preclusioni processuali ostative alla richiesta di applicazione del vincolo di continuazione]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ma non al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile atteso che la stessa non ha effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese della parte civile. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il