Ordinanza — n. 3552/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDELE CARMINE nato a NAPOLI il 07/03/1962 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; ---- /- ....,' E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 19/03/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia resa in data 22/06/2018, nei confronti di FEDELE CARMINE in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. La parte civile Zurigo Assicurazioni ha presentato conclusioni e nota spese. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell'art. 81 cod. pen., non è ammesso in questa sede poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto, altresì, che il predetto motivo è - peraltro - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza sulle preclusioni processuali ostative alla richiesta di applicazione del vincolo di continuazione]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ma non al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile atteso che la stessa non ha effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 642 cod. pen, art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 3552/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 642 cod. pen. La parte civile Zurigo Assicurazioni ha presentato conclusioni e nota spese. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell'art. 81 cod. pen., non è ammesso in questa sede poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto, altresì, che il predetto motivo è - peraltro - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza sulle preclusioni processuali ostative alla richiesta di applicazione del vincolo di continuazione]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ma non al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile atteso che la stessa non ha effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDELE CARMINE nato a NAPOLI il 07/03/1962 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; ---- /- ....,'
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 19/03/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia resa in data 22/06/2018, nei confronti di FEDELE CARMINE in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. La parte civile Zurigo Assicurazioni ha presentato conclusioni e nota spese. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell'art. 81 cod. pen., non è ammesso in questa sede poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto, altresì, che il predetto motivo è - peraltro - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza sulle preclusioni processuali ostative alla richiesta di applicazione del vincolo di continuazione]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ma non al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile atteso che la stessa non ha effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese della parte civile. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il