Italian Supreme Court dismisses appeal for procedural defect as it lacks statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without formalities because it was filed outside the specific exceptions allowed by law. The appellant challenged a first-instance judgment on aggravated theft, arguing violations of procedural articles and the denial of general mitigating circumstances. The court ruled that such appeals against settlement agreements are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification errors, or sentencing illegality, none of which were raised here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against settlement agreements are admissible only for specific statutory grounds; appeals lacking these grounds are inadmissible without formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELLEK MOHAMED nato il 13/11/1984 avverso la sentenza del 27/05/2022 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Mohamed Sellek ricorre avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Pistoia che ha accolto la richiesta di applicazione della pena in ordine a numerosi episodi di furto aggravati; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione del- l'art. 129 cod. proc. pen. e si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non è deducibile in sede di legittimità, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di pat- teggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicu- rezza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Co iglier estensor Il Presi