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Ordinanza — n. 3236/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3236/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3236/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSONNE IGNAZIO nato a ANDRIA il 18/08/1971 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BARI(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Sansonie tra5i9z75) ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di bari che ha convalidato il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen. relativamente ad un'imputazione di bancarotta fraudolenta ex artt. 216 e 219 comma 10 I. fall.; - che il primo ed unico motivo del ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il c.d. "patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 c.p, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3236/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. relativamente ad un'imputazione di bancarotta fraudolenta ex artt. 216 e 219 comma 10 I. fall.; - che il primo ed unico motivo del ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il c.d. "patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa remissione della pena revoca della sospensione condizionale revoca del fallimento sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
- che Sansonie tra5i9z75) ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di bari che ha convalidato il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 c.p
fall.; - che il primo ed unico motivo del ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il c.d.
art. 129 cod. proc. pen
fall.; - che il primo ed unico motivo del ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il c.d.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSONNE IGNAZIO nato a ANDRIA il 18/08/1971 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BARI(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Sansonie tra5i9z75) ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di bari che ha convalidato il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen. relativamente ad un'imputazione di bancarotta fraudolenta ex artt. 216 e 219 comma 10 I. fall.; - che il primo ed unico motivo del ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il c.d. "patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), per cui è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Co si.lier estenso Il