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Ordinanza — n. 3235/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeals for theft as grounds lack specificity and are legally unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3235/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeals filed by Iacoviello Salvatore and Mencucci Giulia inadmissible. The appellants were previously convicted of theft under Article 624-bis of the Penal Code, and their new arguments were deemed merely repetitive of earlier grievances without engaging with the lower court's reasoning. The court ruled that the appeals lacked specificity and were manifestly unfounded, particularly regarding the requirement for minimal economic damage to qualify for a specific mitigating circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.: Cassation appeals must be specific and new; mere repetition of grievances is inadmissible, and the mitigation for theft requires the damage to be trivial in economic value.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility theft conviction appeal lack of specificity grounds mitigating circumstance theft repetitive grievances dismissal assicurazione contro il furto furto di lieve entità azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Iacoviello Salvatore e Mencucci Giulia erano stati condannati per il reato di cui all'art. 624-bis cod.
Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Iacoviello Salvatore e Mencucci Giulia erano stati condannati per il reato di cui all'art. 624-bis cod.
art. 624-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Iacoviello Salvatore e Mencucci Giulia erano stati condannati per il reato di cui all'art. 624-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief
Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio
Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IACOVIELLO SALVATORE nato a MONTEPULCIANO il 01/01/1975 MENCUCCI GIULIA nato a SINALUNGA il 09/09/1988 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Iacoviello Salvatore e Mencucci Giulia erano stati condannati per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che i tre motivi del ricorso di Mencucci Giulia e i due motivi del ricorso di Iacoviello Salvatore sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; - che il secondo motivo del ricorso della Mencucci e il secondo motivo del ricorso dello Iacoviello sono anche manifestamente infondati, posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il danno cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res (Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv. 275950;

Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695); principio rigorosamente applicato dalla Corte territoriale nel caso in esame (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il