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Ordinanza — n. 3234/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as vague and generic, lacking specific legal grounds for penalty calculation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3234/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Todadze Gela inadmissible due to its lack of specific legal arguments. The appellant challenged the penalty calculation under Articles 56 and 624-bis of the Penal Code but failed to articulate precise grounds or reference the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal was confused and generic, resulting in a dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is confused and intrinsically generic, lacking a precise statement of legal reasons justifying the recourse and corresponding references to the contested act's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal confused and generic penalty calculation Cassazione ordinanza Art. 360 c.p.p. tentato furto furto di lieve entità reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODADZE GELA nato il 17/05/1988 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Todadze Gela ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna in primo grado emessa nei suoi confronti per i reati di tentato furto in abitazione, di resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento (commessi tra il 14 e il 25 giugno 2018); - che, con un unico motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56 e 624-bis cod. pen., contestando il calcolo della pena; - che il motivo è confuso e intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, la Corte territoriale, ha risposto ai motivi di appello, relativi al calcolo della pena, con esauriente e logica motivazione (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata), evidenziando anche che il giudice di primo grado aveva, prima, determinato la pena base e, poi, effettuato gli aumenti per la continuazione; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente