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Ordinanza — n. 3233/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation sentence due to untimely filing under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3233/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the probation sentence inadmissible because it was filed outside the statutory time limits. The appellant argued for a lack of reasoning regarding the sentence, but the court noted that appeals against probation sentences are strictly limited to specific grounds under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without procedural formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p. Appeals against probation sentences are admissible only for specific grounds; appeals filed for other reasons, such as lack of reasoning, are inadmissible and result in immediate dismissal with cost liability.

Parole chiave

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probation sentence appeal timely filing requirement Article 448 c.p.p. inadmissible appeal court costs liability bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Law n. 103 of 2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL LAVALE ANTHONI nato a TORRE ANNUNZIATA il 14/03/1989 avverso la sentenza del 17/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Del Lavale Anthoni ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che ha accolto la richiesta di applicazione della pena per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura il difetto di moti- vazione in ordine alla determinazione della pena, non è deducibile in sede di le- gittimità, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi at- tinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 20