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Ordinanza — n. 3232/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3232/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3232/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NDOJ NIKOLIN nato il 26/01/1998 GJOCA FATION nato il 16/07/1988 avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Ndoj Nikolin e Gjoca Fation ricorrono avverso la sentenza con la quale I Tribunale di Viterbo ha loro applicato la pena concordata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di furto in abitazione aggravato; - che Gjoca Fation deduce due motivi di ricorso, con i quali contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge quanto all'accertamento della reponsabili- tà, mentre Ndoj Nikolin deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.; - che entrambi i ricorsi sono inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, deducendo il primo ricorrente, ancorché formalmente an- che sotto il profilo della violazione di legge, vizi motivazionale ed atteso, quanto alla censura sollevata dal secondo ricorrente, che la sentenza del giudice di meri- to che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art, 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno a fa- vore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3232/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., per il reato di furto in abitazione aggravato; - che Gjoca Fation deduce due motivi di ricorso, con i quali contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge quanto all'accertamento della reponsabili- tà, mentre Ndoj Nikolin deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.; - che entrambi i ricorsi sono inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, deducendo il primo ricorrente, ancorché formalmente an- che sotto il profilo della violazione di legge, vizi motivazionale ed atteso, quanto alla censura sollevata dal secondo ricorrente, che la sentenza del giudice di meri- to che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art, 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno a fa- vore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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reato di coazione licenziamento per furto abbandono del procedimento per truffa reati contro il patrimonio tentata estorsione infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
- che Ndoj Nikolin e Gjoca Fation ricorrono avverso la sentenza con la quale I Tribunale di Viterbo ha loro applicato la pena concordata, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NDOJ NIKOLIN nato il 26/01/1998 GJOCA FATION nato il 16/07/1988 avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Ndoj Nikolin e Gjoca Fation ricorrono avverso la sentenza con la quale I Tribunale di Viterbo ha loro applicato la pena concordata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di furto in abitazione aggravato; - che Gjoca Fation deduce due motivi di ricorso, con i quali contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge quanto all'accertamento della reponsabili- tà, mentre Ndoj Nikolin deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.; - che entrambi i ricorsi sono inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, deducendo il primo ricorrente, ancorché formalmente an- che sotto il profilo della violazione di legge, vizi motivazionale ed atteso, quanto alla censura sollevata dal secondo ricorrente, che la sentenza del giudice di meri- to che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art, 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno a fa- vore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Co siglie e sten