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Ordinanza — n. 3231/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3231/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3231/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERNEANU GEORGE MADALIN (CUI 04NG2VW) nato a DRAGASANI( ROMANIA) il 16/05/1984 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Cerneanu George Madalin ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Genova ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., a lui irrogata per i reati di falso come descritti nel capo di impu- tazione; - che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'im- putato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassa- zione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia caute- lare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3231/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., a lui irrogata per i reati di falso come descritti nel capo di impu- tazione; - che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'im- putato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassa- zione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia caute- lare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Parole chiave

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uso di un documento falso falsificazione di monete esame delle censure formali denuncia mendace errore nella commisurazione della pena uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
- che Cerneanu George Madalin ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Genova ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERNEANU GEORGE MADALIN (CUI 04NG2VW) nato a DRAGASANI( ROMANIA) il 16/05/1984 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Cerneanu George Madalin ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Genova ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., a lui irrogata per i reati di falso come descritti nel capo di impu- tazione; - che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'im- putato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassa- zione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia caute- lare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); che, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembr