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Ordinanza — n. 3230/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because plea bargain sentence only allows specific limited grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3230/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the lack of reasoning regarding the legal qualification of a plea bargain sentence. The appellant argued the court failed to explain why the facts matched the specific charges under Articles 624 and 625 of the Penal Code. The court ruled that under Article 448, paragraph 2-bis, only specific grounds like the defendant's will or legal error are permissible, excluding general lack of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, legal misqualification, or illegality of the sentence, excluding general defects in reasoning.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal legal misqualification procedural law Cassation review aggravamento della pena ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta un vizio mo- tivazionale, è palesemente inammissibile in quanto proposto avverso una sen- tenza applicativa di pena e l'art. 448, comma 2 bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
- che Di Perna Ferdinando ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribu- nale di Fermo ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concor- dato per il reato di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PERNA FERDINANDO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 28/10/1976 avverso la sentenza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di FERMO(-dato avviso alle parti; —)t udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; Re-

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Di Perna Ferdinando ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribu- nale di Fermo ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concor- dato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n.2, cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta un vizio mo- tivazionale, è palesemente inammissibile in quanto proposto avverso una sen- tenza applicativa di pena e l'art. 448, comma 2 bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sen- tenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti al- l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena.

Nel caso di specie, il ricorrente non si duole della inesatta qualificazione giuridica del fatto, ma della mancanza di motivazione in ordine alla esattezza della stessa, cosicché il motivo di ricorso, ai sensi della disposizione sopra citata, rientra tra quelli non deducibili; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di uro quattromila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022