Ordinanza — n. 3229/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRVULOVIC DJORDJE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 07/05/1992 avverso la sentenza/ordinanza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av)iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che l'imputato Prvulovic Djordje ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente; - che il ricorso, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, è inammissibile, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3229/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRVULOVIC DJORDJE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 07/05/1992 avverso la sentenza/ordinanza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av)iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'imputato Prvulovic Djordje ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente; - che il ricorso, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, è inammissibile, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il