Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3229/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3229/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3229/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRVULOVIC DJORDJE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 07/05/1992 avverso la sentenza/ordinanza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av)iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che l'imputato Prvulovic Djordje ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente; - che il ricorso, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, è inammissibile, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3229/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate memoria illeggibile diritto di ottenere una decisione violazione delle forme sostanziali petizione in giudizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
- che l'imputato Prvulovic Djordje ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRVULOVIC DJORDJE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 07/05/1992 avverso la sentenza/ordinanza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av)iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'imputato Prvulovic Djordje ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente; - che il ricorso, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, è inammissibile, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il