Cassation court dismisses appeal as inadmissible because defendant waived all appeal grounds except penalty quantification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Angelantonio Mauro inadmissible on procedural grounds. Although the defendant waived all appeal reasons except those regarding penalty quantification, the court ruled that the contested aggravating circumstance could not be examined under the chosen definitional mode. Consequently, the appeal was rejected ex officio under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: When an accused renounces all appeal grounds except those concerning penalty quantification, the court's cognizance is limited to those specific grounds, rendering any challenge to other contested facts inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELANTONIO MAURO nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 07/03/1981 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av21(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'imputato Angelantonio Mauro ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con contestuale rinuncia a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli inerenti alla quantificazione della pena; - che il motivo proposto - che contesta la sussistenza della contestata ag- gravante - non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giu- dice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consiglier