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Sentenza — n. 3227/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3227/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3227/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANSONE MATTEO nato a ROMA il 11/12/1995 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Sansone Matteo per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione e il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Va rilevato, tuttavia, che è pervenuto in cancelleria il certificato del Comune di Frosinone che attesta il decesso dell'imputato, avvenuto il 4 agosto 2022. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata per morte del reo.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 3227/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione e il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Va rilevato, tuttavia, che è pervenuto in cancelleria il certificato del Comune di Frosinone che attesta il decesso dell'imputato, avvenuto il 4 agosto 2022. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata per morte del reo.

Parole chiave

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motivi probatori mancata prova di parzialità lacune probatorie inchiesta penale testimonianza inattendibile censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Sansone Matteo per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione e il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANSONE MATTEO nato a ROMA il 11/12/1995 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Sansone Matteo per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione e il vizio di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen., lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Va rilevato, tuttavia, che è pervenuto in cancelleria il certificato del Comune di Frosinone che attesta il decesso dell'imputato, avvenuto il 4 agosto 2022. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata per morte del reo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per morte dell'imputato. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Ilkresi