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Ordinanza — n. 3226/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming accessory penalties were omitted in bankruptcy fraud convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3226/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Marchetti Stefano and Marchetti Alessandro inadmissible regarding the omission of accessory penalties in their bankruptcy fraud convictions. Although the defendants argued that penalties under Article 216 of the Bankruptcy Law were not applied, the court found they lacked standing to request such penalties. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 216 comma 5 l.f.: The court lacks jurisdiction to order the application of accessory penalties when the convicted parties have no legitimate interest in having them imposed.

Parole chiave

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bankruptcy fraud accessory penalties lack of interest inadmissible appeal procedural costs ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie pena accessoria

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
- che Marchetti Stefano e Marchetti Alessandro ricorrono avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che ha applicato, ex art. 444 cod.
Art. 216 comma 5 l.f.
art. 444 cod. proc. pen
- che Marchetti Stefano e Marchetti Alessandro ricorrono avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che ha applicato, ex art. 444 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARCHETTI STEFANO nato a ROMA il 08/03/1979 MARCHETTI ALESSANDRO nato a ROMA il 21/06/1975 avverso la sentenza del 24/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMAdato avy.(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Marchetti Stefano e Marchetti Alessandro ricorrono avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per reati di bancarotta; - che, con unico motivo, i ricorrenti lamentano la mancata applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall.; - che è palese la mancanza di interesse dei ricorrenti a vedersi applicate le pene accessorie; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside