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Ordinanza — n. 3223/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and inadmissibility regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3223/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were deemed merely repetitive of previous grievances without new specificities, and the appeal raised issues inappropriate for a court of last resort. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretion and requires only a congruent reference to relevant facts, which was adequately provided in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 396, comma 1, lett. a) and Art. 606, comma 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible if it lacks specificity by reiterating grievances already addressed, or if it questions the sentencing discretion of the trial judge without demonstrating arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity sentencing discretion inadmissible appeal repetitive grievances court of last resort guida nonostante revoca della patente violazione semplice della LCStr infrazioni alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 396, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 606, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 494 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Basile Luca era stato condannato per i reati di cui agli art. 494 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE LUCA nato a GENOVA il 09/05/1978 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Basile Luca era stato condannato per i reati di cui agli art. 494 cod. pen. e 116 d.lgs. n. 285 del 1992; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che, inoltre, il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr