Italian Court dismisses appeal against plea bargain as it lacks statutory grounds and is inadequately motivated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a Milan plea bargain inadmissible because it was filed outside the specific statutory exceptions allowed for such reviews. The appellant argued for acquittal and sentencing review, but the court found these grounds did not meet the narrow criteria established by recent legislative amendments. Consequently, the appeal was rejected without formal procedural steps, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds; appeals failing to meet these criteria are inadmissible and result in immediate cost liability.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOKA ALBAN nato il 10/03/1988 avverso la sentenza del 31/05/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Voka Alban ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per i reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. e 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998; - che, con unico motivo, il ricorrente lamenta l'omessa motivazione della sentenza in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla determinazione della pena; - che la censura è proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, peraltro, la sentenza è adeguatamente motivata e la pena applicata non è illegale; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consiglie