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Ordinanza — n. 3219/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and mere repetition of lower court grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3219/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for reduced sentencing based on the minor nature of the crime and general mitigating circumstances, but the Court found these arguments lacked specificity. The decision rested on the fact that the grievances were merely repetitive of those already rejected in the lower court judgment without new factual confrontation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specificity and merely repeat grievances already disallowed in the contested judgment without presenting new facts or arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specificity repetition of grievances procedural costs criminal appeal rejection sanzione sostitutiva modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 494 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Iavarone Mauro era stato condannato per il reato di cui all'art. 494 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IAVARONE MAURO nato a CASORIA il 29/03/1970 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Iavarone Mauro era stato condannato per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che entrambi i motivi, con i quali il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente