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Ordinanza — n. 3218/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain for document forgery due to non-manifest legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3218/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because it relied on a non-manifest legal error. Although the appellant contested the factual elements proving forgery, the court found the error in legal qualification was not manifest based on the evidence. Consequently, the appeal was rejected without procedural formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are limited to manifest legal errors, excluding mere disagreements on factual evaluation or non-manifest errors in legal qualification.

Parole chiave

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appeal against plea bargain manifest legal error document forgery procedural inadmissibility court costs and fine esibizione dei documenti d'identità procedimento per falsità uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272619); che il presunto errore prospettato dal ricorrente non è manifesto, basandosi su una diversa valutazione degli elementi di prova; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
- che Prushi Darjel ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri
Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRUSHI DARJEL nato il 09/09/1992 avverso la sentenza del 19/05/2022 del TRIBUNALE di PORDENONEdato av7(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Prushi Darjel ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen., per la contraffazione di una carta di identità e di una patente di giuida; - che, con unico motivo, il ricorrente, sebbene lamenti l'erronea qualificazione giuridica del fatto, in realtà, contesta gli elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria, che non sarebbero sufficienti a provare che sia stato l'imputato a contraffare i documenti; dovendosi, invece, ritenere provato il solo uso dei documenti da parte di quest'ultimo; - che la censura è proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971;

Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619); che il presunto errore prospettato dal ricorrente non è manifesto, basandosi su una diversa valutazione degli elementi di prova; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere es