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Ordinanza — n. 3216/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and failure to request generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3216/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to request generic mitigating circumstances during the appeal proceedings. Although the lower court correctly denied these mitigating factors based on established facts, the appellant merely repeated arguments already rejected without presenting new grounds. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary novelty required for admissibility under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely repeats arguments already rejected by the appellate court without raising new grounds or requesting specific mitigating circumstances that were not previously requested.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances repetition of rejected arguments procedural nullity appellate court review motivi di cassazione attenuazione della pena legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATTOUM IMED nato il 13/08/1981 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Fattoum Imed per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - che il ricorso replica i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello; - che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid nt