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Ordinanza — n. 3215/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of novelty and insufficient reasoning on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3215/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked novelty and merely repeated arguments already rejected by the appellate court. The appellant, Vitale Ciro, challenged a conviction for crimes under Articles 497-bis and 56-640 of the Penal Code, specifically arguing that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances. The court ruled that the appellate judgment sufficiently referenced the decisive elements for denying these mitigations, rendering the appeal's claims without merit.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks novelty, and the denial of generic mitigating circumstances requires only a congruent reference to the decisive elements by the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of novelty generic mitigating circumstances Penal Code Cassation procedure motivi di cassazione circostanze attenuanti procedimento antisovvenzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE CIRO nato a NAPOLI il 25/11/1963 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Vitale Ciro per il reato di cui agli artt. 497- bis e 56-640 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - che il ricorso replica, senza alcun elemento di effettiva novità, i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello; - che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consiglier