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Ordinanza — n. 3211/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific complaint regarding the pre-printed form's clarity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3211/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft but failed to substantiate a claim that the pre-printed appeal form was unclear. The court rejected the argument because the appellant did not specify which parts of the form were confusing or detail the difficulties encountered in understanding them.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are intrinsically generic, requiring the appellant to identify specific unclear sections of the pre-printed form and explain the exact difficulties encountered in deducing their meaning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal pre-printed form clarity specific complaint requirement procedural costs and fine falsità ideologica in documenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.
art. 483 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Trapani aveva condannato Angilari Giuseppe Giovanni per il reato di cui all'art. 483 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGILARI GIUSEPPE GIOVANNI nato a MARSALA il 18/06/1962 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Trapani aveva condannato Angilari Giuseppe Giovanni per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso risulta inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; che il ricorrente, in particolare, con il gravame, non aveva sostenuto di non avere compreso quanto scritto nel modulo prestampato; - che il motivo, sotto altro profilo, si presenta intrinsecamente generico, non avendo il ricorrente indicato quali sarebbero state le parti del modulo prestampato di non immediata comprensione e quali le difficoltà incontrate dall'imputato nel dedurne il significato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigl