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Sentenza — n. 3210/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3210/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3210/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 6 dicembre 2021, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Cosenza aveva condannato Himpa Flaviu in ordine ai reati di rissa e di lesione personale. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore (che ha depositato anche successiva memoria scritta). 2.1. Con un unico motivo, il ricorrente lamenta il vizio di erronea applicazione di norme processuali. Rappresenta che: a seguito delle ricerche disposte dal Pubblico ministero, l'imputato era stato dichiarato irreperibile; tutte le notificazioni inerenti al procedimento erano state effettuate con le modalità previste dall'art. 159 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha disposto la citazione per il giudizio di secondo grado nelle forme previste dall'art. 159 cod. proc. pen., senza però preventivamente reiterare le necessarie ricerche. Sostiene che, pertanto, la citazione per il giudizio di appello e tutti gli atti conseguenti sarebbero nulli, atteso che il decreto di irreperibilità emesso per il giudizio di primo grado aveva cessato di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

Regesto Legislator

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art. 159 cod. proc. pen, art. 420-quater cod. proc. pen; Sentenza — n. 3210/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore (che ha depositato anche successiva memoria scritta). 2.1. Con un unico motivo, il ricorrente lamenta il vizio di erronea applicazione di norme processuali. Rappresenta che: a seguito delle ricerche disposte dal Pubblico ministero, l'imputato era stato dichiarato irreperibile; tutte le notificazioni inerenti al procedimento erano state effettuate con le modalità previste dall'art. 159 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha disposto la citazione per il giudizio di secondo grado nelle forme previste dall'art. 159 cod. proc. pen., senza però preventivamente reiterare le necessarie ricerche. Sostiene che, pertanto, la citazione per il giudizio di appello e tutti gli atti conseguenti sarebbero nulli, atteso che il decreto di irreperibilità emesso per il giudizio di primo grado aveva cessato di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

Parole chiave

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scemata imputabilità mancata prova di parzialità partecipazione al reato corresponsabilità della vittima verdetto di colpevolezza impunità

Disposizioni normative citate

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art. 159 cod. proc. pen
Rappresenta che: a seguito delle ricerche disposte dal Pubblico ministero, l'imputato era stato dichiarato irreperibile; tutte le notificazioni inerenti al procedimento erano state effettuate con le modalità previste dall'art. 159 cod.
art. 420-quater cod. proc. pen
L'accertamento dell'irreperibilità dell'imputato, infatti, avrebbe dovuto condurre, in ossequio alla previsione contenuta nell'art. 420-quater cod. proc. pen., alla sospensione del processo.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HIMPA FLAVIU nato il 01/09/1995 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza emessa il 6 dicembre 2021, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Cosenza aveva condannato Himpa Flaviu in ordine ai reati di rissa e di lesione personale.

2. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il proprio difensore (che ha depositato anche successiva memoria scritta). 2.1. Con un unico motivo, il ricorrente lamenta il vizio di erronea applicazione di norme processuali. Rappresenta che: a seguito delle ricerche disposte dal Pubblico ministero, l'imputato era stato dichiarato irreperibile; tutte le notificazioni inerenti al procedimento erano state effettuate con le modalità previste dall'art. 159 cod. proc. pen.; la Corte di appello ha disposto la citazione per il giudizio di secondo grado nelle forme previste dall'art. 159 cod. proc. pen., senza però preventivamente reiterare le necessarie ricerche. Sostiene che, pertanto, la citazione per il giudizio di appello e tutti gli atti conseguenti sarebbero nulli, atteso che il decreto di irreperibilità emesso per il giudizio di primo grado aveva cessato di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

3. Il motivo di ricorso è fondato. L'art. 160, comma 2, cod. proc. pen., invero, espressamente prevede che il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di primo grado cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza. Ma vi è di più. L'accertamento dell'irreperibilità dell'imputato, infatti, avrebbe dovuto condurre, in ossequio alla previsione contenuta nell'art. 420-quater cod. proc. pen., alla sospensione del processo. L'art. 604, comma 5 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11, comma 3, legge n. 67 del 2014, prevede, poi, che <<nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado>>.

4. La sentenza impugnata, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio. Quest'ultimo, tuttavia, è precluso dalla circostanza che i reati sono prescritti. Il termine massimo di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei), iniziato a decorrere il 20 maggio 2014 (e sospeso per 166 giorni), risulta decorso il 5 maggio 2022. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così dec