Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3209/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific proof of evidence misinterpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3209/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Sabino Leonardo inadmissible. The appellant argued for a review of the lower court's factual findings and sentencing, but the court determined these were general complaints rather than specific allegations of evidence misinterpretation. Consequently, the appeal was rejected because it sought a substantive review of the trial court's discretion, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the grounds are merely general complaints regarding the motivation or facts without specific allegations of evidence misinterpretation or legal error.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility lack of specific allegations evidence misinterpretation substantive review prohibited general complaints of motivation motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABINO LEONARDO nato a PIETRAPAOLA il 04/12/1966 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato - escludendo l'aggravante dei futili motivi e rideterminando la pena - la pronuncia con la quale il Tribunale di Cosenza aveva condannato Sabino Leonardo per il reato di lesioni personali; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagina 2 della sentenza); - che la censura relativa alla remissione di querela è priva di specificità, perché meramente reiterativa di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 2 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi