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Ordinanza — n. 3206/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3206/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Antonio Sestito, challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 477 and 482 of the Penal Code, arguing that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances. The court ruled that the first-instance judgment already provided sufficient reference to the decisive elements, rendering the appeal's complaint unfounded under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 477, 482 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the first-instance judgment adequately references the decisive elements regarding generic mitigating circumstances, as required by consolidated case law.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances cassation appeal inadmissibility Penal Code crimes sufficient reasoning standard procedural costs award inchiesta per falsità atti falsificazione di valori di bollo ufficiali fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 477 cod. pen.
Art. 482 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESTITO ANTONIO nato a CHIARAVALLE CENTRALE il 25/05/1943 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva condannato Sestito Antonio per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagine 1 e 2 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente