Italian court dismisses appeal as generic and lacks specific factual arguments regarding procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Charqui Abdelkarim inadmissible due to its generic nature. The appellant alleged violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure but offered only abstract arguments without concrete links to the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirement of specific factual deductions necessary for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Appeals must contain specific factual arguments linking the alleged legal violation to the contested decision; generic or abstract deductions without concrete addentellati render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHARQUI ABDELKARIM (CUI 059TLKF) nato il 26/06/1990 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Charqui Abdelkarim ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato condannato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen; - che il ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è affetto da conclamata genericità, atteso che le deduzioni cui esso è affidato sono indeterminate e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione del provvedimento censurato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14/12