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Ordinanza — n. 3203/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3203/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3203/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCANERA MARCO nato a ROMA il 14/12/1991 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che Boccanera Marco ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stato condannato per il reato di atti persecutori; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, siccome unicamente diretto a sollecitare— al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza — una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3203/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCANERA MARCO nato a ROMA il 14/12/1991 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che Boccanera Marco ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stato condannato per il reato di atti persecutori; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, siccome unicamente diretto a sollecitare— al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza — una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.

Parole chiave

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assenza di persecuzione revoca della sospensione condizionale motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena motivi di cassazione revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCANERA MARCO nato a ROMA il 14/12/1991 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Boccanera Marco ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stato condannato per il reato di atti persecutori; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, siccome unicamente diretto a sollecitare— al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza — una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i