Ordinanza — n. 3201/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNELLI FABRIZIO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 20/04/1976 avverso la sentenza del 09/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO Llato avviso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Iannelli Fabrizio ricorre avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Milano che ha accolto la richiesta di applicazione della pena in ordine ai reati di cui agli artt. 493-ter e 495 cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura il difetto di moti- vazione circa gli aumenti applicati alla pena base ex art. 81 comma 10 cod. pen, non è deducibile in sede di legittimità, giacché proposto al di fuori dei casi previ- sti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggia- mento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del- l'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicu- rezza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 3201/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 493-ter e 495 cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura il difetto di moti- vazione circa gli aumenti applicati alla pena base ex art. 81 comma 10 cod. pen, non è deducibile in sede di legittimità, giacché proposto al di fuori dei casi previ- sti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggia- mento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del- l'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicu- rezza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNELLI FABRIZIO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 20/04/1976 avverso la sentenza del 09/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO Llato avviso alle parti; 7 udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Iannelli Fabrizio ricorre avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Milano che ha accolto la richiesta di applicazione della pena in ordine ai reati di cui agli artt. 493-ter e 495 cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura il difetto di moti- vazione circa gli aumenti applicati alla pena base ex art. 81 comma 10 cod. pen, non è deducibile in sede di legittimità, giacché proposto al di fuori dei casi previ- sti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggia- mento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del- l'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicu- rezza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembr